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Lo statuto della Fondazione Articolo 1 - E' costituita per volontà dei Signori Gon Fulvio, Andolina Marino, Schifani-Corfini Daniela Luchetta, Marzini Giovanni, Angiolini Enzo e Scarpa Giovanni, in memoria di Marco Luchetta, Alessandro Ota, Dario D'Angelo e Miran Hrovatin, una Fondazione denominata "FONDAZIONE MARCO LUCHETTA, ALESSANDRO OTA, DARIO D'ANGELO E MIRAN HROVATIN", Organizzazione non lucrativa di utilità sociale. La Fondazione ha sede in Trieste, Corso Italia n.13. Articolo 2 - La Fondazione ha lo scopo, senza fini di lucro, al fine di ricordare l'impegno professionale e civile di Marco Luchetta, Alessandro Ota e Dario D'Angelo caduti a Mostar e Miran Hrovatin caduto a Mogadiscio di svolgere: assistenza sociale e socio-sanitaria, assistenza sanitaria, beneficienza, istruzione e formazione. E' fatto assoluto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali, mentre potrà svolgere solo quelle direttamente connesse allo scopo sociale. A tal fine la Fondazione promuove una raccolta di fondi destinati a finalità di solidarietà sociale nei confronti di persone svantaggiate o collettività estere per aiuti umanitari, ed in particolare, alla creazione di centri di accoglienza per bambini vittime della guerra e le loro famiglie da mettere anche a disposizione dei medici dell'Ospedale infantile "B. Garofolo" di Trieste. Articolo 3 - Il patrimonio della Fondazione è costituito dalla dotazione iniziale di Euro 77.468,53.- (settantasettemilaquattrocentosessantotto virgola cinquantatre) già Lire 150.000.000 (centocinquantamilioni) in Buoni Ordinari del Tesoro e da Euro 387.342,67 (trecentottantasettemilatrecentoquarantadue virgola sessantasette) già Lire 750.000.000 (settecentocinquantamilioni) erogati con specifica legge dalla Regione Autonoma Friuli Venenzia Giulia, nonchè da lasciti, donazioni, offerte, contributi, sia pubblici che privati, alla stessa devoluti. Articolo 4 - Sono organi della Fondazione: - il Consiglio di Amministrazione; - l'Assemblea dei Fondatori; - il Collegio dei Revisori dei Conti. Articolo 5 - La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri variabile da tre a nove, che durano in carica sino a dimissioni. Articolo 6 - Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente. Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni, nonchè la legale rappresentanza, ad uno o più Amministratori Delegati nei limiti di legge. Qualora uno o più membri del Consiglio di Amministrazione cessino per qualsivoglia ragione, dalla carica, i Consiglieri rimasti provvederanno alla loro sostituzione. Al Consiglio di Amministrazione spettano anche i poteri di designare altri Consiglieri in aggiunta a quelli esistenti, nei limiti di cui all'articolo 5. Il Consiglio di Amministrazione, per la designazione dei nuovi eletti delibererà a termini dell'articolo 10 del presente Statuto. Qualora per qualsivoglia ragione, dovessero cessare contemporaneamente dalla carica tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, provvederà al rinnovo dell'intero Consiglio il Direttore Generale dell'Istituto per l'Infanzia Burlo Garofolo di Trieste. Articolo 7 - Al Consiglio di Amministrazione spetta di provvedere alla gestione della Fondazione perseguendone lo scopo istituzionale. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti gli altri poteri per l'amministrazione del patrimonio della Fondazione e per la gestione delle entrate ordinarie e straordinarie nonchè per l'eventuale ripartizione delle dette rendite annuali fra le diverse istituzioni o sezioni attraverso le quali la Fondazione perseguirà gli scopi sociali. Articolo 8 - Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio. Inoltre il Presidente: - convoca il Consiglio di Amministrazione e lo presiede proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze; - firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati; - sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione; - cura l'osservanza dello statuto; - provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e ai rapporti con le autorità tutorie; adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno riferendo nel più breve tempo al Consiglio di Amministrazione. In caso di mancanza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente, se nominato, ovvero in sua sostituzione, l'Amministratore Delegato, se nominato, o, in mancanza, il membro del Consiglio di Amministrazione più anziano di età. Articolo 9 - Il Consiglio di Amministrazione si raduna di norma in seduta ordinaria due volte all'anno e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da due dei suoi membri. La convocazione è fatta dal Presidente con invito scritto diramato almeno otto giorni prima, con l'indicazione dell'ordine del giorno da trattare. Il Consiglio di Amministrazione provvede annualmente alla redazione del bilancio. Articolo 10 - Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta, a votazione palese. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Articolo 11 - I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario. Articolo 12 - Il Segretario del Consiglio viene nominato dal Consiglio stesso, il quale provvede pure a determinarne i compiti. Articolo 13 - I componenti il Consiglio di Amministrazione hanno diritto al rimborso delle eventuali spese sostenute per ragione dell'ufficio, se autorizzate. Gli amministratori investiti di particolari incarichi, hanno diritto altresì ad un emolumento che sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione. Articolo 14 - L'Assemblea è costituita dalla totalità di tutti i Soci fondatori e da quelli successivamente designati ai sensi del successivo articolo 17. Articolo 15 - L'Assemblea può essere Ordinaria e Straordinaria. - L'Assemblea Ordinaria è convocata a cura del Presidente, con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno, entro il secondo trimestre di ogni anno solare. - L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente qualora ne sia fatta motivata richiesta scritta da parte della maggioranza del Consiglio di Amministrazione o da almeno un quarto degli aventi diritto al voto. Articolo 16 - Ogni partecipante all'Assemblea ha diritto ad un solo voto. E' ammesso farsi rappresentare, mediante delega scritta, anche da terzi non soci. Articolo 17 - L'Assemblea delibera con voto palese ed a maggioranza semplice (50% più uno dei presenti), ma, per delibere relative a modifiche statutatarie ed all'eventuale scioglimento della Fondazione, è necessario il voto favorevole di almeno i 2/3 (due/terzi) di tutti gli aventi diritto. Qualora per qualsivoglia ragione vengano a mancare uno o più Soci Fondatori, alla loro sostituzione provvederà il Comune di Trieste (con diritto di nomina di due elementi), l'Istituto per l'Infanzia Burlo Garofolo (con diritto di nomina di due elementi) e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (con diritto di nomina di due elementi). Per la sostituzione dei Soci Fondatori il Consiglio di Amministrazione invierà richiesta scritta agli Enti suindicati tenuto conto dell'ordine di cui al superiore comma e la richiesta dovrà essere inoltrata all'Ente successivo solo dopo che quello precedente avrà esaurito le due nomine consecutive di sua competenza. Articolo 18 - I lavori dell'Assemblea sono coordinati dal Presidente dell'Assemblea, eletto di volta in volta dall'Assemblea stessa nel suo seno. Il Presidente così eletto designa uno dei presenti a fungere da Segretario dell'Assemblea. Articolo 19 - Di ogni adunanza verrà steso, a cura del Segretario dell'Assemblea, apposito verbale che, sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e da due dei presenti, sarà conservato agli atti. Articolo 20 - L'Assemblea è l'organo deliberante della Fondazione con i seguenti compiti: a) esprime pareri e suggerimenti sull'indirizzo generale dell'attività svolta o da svolgere; b) delibera su tutto quanto viene ad essa sottoposto dal Consiglio di Amministrazione e più precisamente: - sull'inventario dei beni; - sui bilanci (consuntivo e preventivo); - sulla relazione morale e tecnica dell'esercizio trascorso; - sul programma per l'esercizio entrante; - sui regolamenti ed i loro aggiornamenti; - sulle modifiche statutarie; - sull'eventuale scioglimento della Fondazione; - su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. Articolo 21 - L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il primo gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno. E' fatto assoluto divieto per la Fondazione di procedere a distribuzione di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale. Gli utili o avanzi di gestione potranno essere utilizzati solo per attività istituzionali o connesse. Articolo 22 - I Revisori dei Conti, in numero di tre effettivi e due supplenti, scelti tra membri dotati di adeguata professionalità, sono nominati dall'Assemblea, scadono con il Consiglio di Amministrazione e sono rieleggibili; ad essi spetta il controllo contabile degli atti della Fondazione. Articolo 23 - Addivenendosi allo scioglimento della Fondazione il patrimonio sarà devoluto ad altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale ovvero ad altri enti con finalità analoghe o avente fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, Legge 662/97. Articolo 24 - Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi speciali in materia. F.TO Enzo ANGIOLINI (L.S.) F.TO Dott. Giuliano CHERSI - Notaio
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